Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Prospettazione della questione incidentale - Argomentazioni non implausibili del rimettente sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 e 250 cod. civ., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di rilevanza, in quanto non sarebbe chiara la fattispecie sottoposta all'esame del rimettente, tanto da non consentire di comprendere l'individuazione delle norme censurate, quali norme applicabili nel giudizio principale. Nell'ordinanza di rimessione emerge chiaramente, con argomentazioni non implausibili, che le domande proposte nel giudizio principale dalla ricorrente sono basate sulle norme censurate. Nel delibare l'ammissibilità della questione, la Corte costituzionale effettua in ordine alla rilevanza solo un controllo "esterno", applicando un parametro di non implausibilità della relativa motivazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 267 del 2020, n. 224 del 2020 e n. 32 del 2020 ).
sentenza 32/2021massima n. 43580 Riguarda ancheart. 8 Procreazione medicalmente assistitaart. 250 Codice civile
Prospettazione della questione incidentale - Corretta individuazione delle norme censurate - Assenza di aberratio ictus - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 e 250 cod. civ., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per aberratio ictus . Il rimettente correttamente censura le disposizioni indicate poiché da esse si desume l'impossibilità di riconoscere lo status di figli ai nati da PMA eterologa, praticata da una coppia di donne, e ne fa discendere il vuoto di tutela censurato, con conseguente pretesa lesione degli evocati parametri costituzionali. Ricorre l'inammissibilità delle questioni per aberratio ictus solo ove sia erroneamente individuata la norma in riferimento alla quale sono formulate le censure di illegittimità costituzionale. ( Precedente citato: sentenza n. 224 del 2020 ).
sentenza 32/2021massima n. 43581 Riguarda ancheart. 8 Procreazione medicalmente assistitaart. 250 Codice civile
Prospettazione della questione incidentale - Motivata impraticabilità dell'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme censurate - Ammissibilità delle questioni.
Vanno ritenute ammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 e 250 cod. civ., sebbene il rimettente non abbia sperimentato la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate, auspicata dalla ricorrente nel giudizio principale. Il giudice a quo ritiene tale possibilità impraticabile, muovendo da un'interpretazione sistematica e logica, come peraltro successivamente confermato dalla giurisprudenza di legittimità. Quando l'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa denunciata è stata esplorata e consapevolmente scartata dal rimettente, ciò basta ai fini dell'ammissibilità della questione. ( Precedenti citati: sentenze n. 32 del 2020 e n. 189 del 2019 ).
sentenza 32/2021massima n. 43582 Riguarda ancheart. 8 Procreazione medicalmente assistitaart. 250 Codice civile
Stato civile - Stato giuridico del nato (in Italia) a seguito di procreazione medicalmente assistita (PMA) di tipo eterologo, mediante tecniche praticate all'estero nell'ambito di una coppia formata da due donne - Possibilità di attribuire lo status di figlio riconosciuto anche alla madre c.d. intenzionale, in assenza delle condizioni per l'adozione in casi particolari e laddove sia accertato giudizialmente l'interesse del minore - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento, nonché violazione dei principi costituzionali e convenzionali con riferimento al diritto del minore al mantenimento, all'educazione, all'istruzione e ai diritti successori nei confronti del genitore intenzionale - Inammissibilità delle questioni - Riscontrato vuoto di tutela del minore.
Sono dichiarate inammissibili, perché protese a colmare un vuoto di tutela in una materia caratterizzata da ampia discrezionalità del legislatore, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Padova in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 della Convenzione sui diritti del fanciullo e agli artt. 8 e 14 CEDU - degli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 e 250 cod. civ., che non consentono al nato nell'ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita (PMA) eterologa, praticata da una coppia dello stesso sesso, l'attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche dalla madre intenzionale che abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa, ove non vi siano le condizioni per procedere all'adozione nei casi particolari e sia accertato giudizialmente l'interesse del minore. La recisione, nel caso di specie, del legame tra la madre biologica e la madre intenzionale, pur in presenza di un rapporto di filiazione effettivo tra questa e il minore, ha reso evidente un vuoto di tutela dell'ordinamento nel garantire tutela ai minori e ai loro migliori interessi, intesa, come affermato in forte sintonia dalla giurisprudenza delle due corti europee, oltre che da quella costituzionale, come necessaria permanenza dei legami affettivi e familiari, anche se non biologici, e riconoscimento giuridico degli stessi, al fine di conferire certezza nella costruzione dell'identità personale. Le questioni sollevate confermano, pertanto, l'impellenza di un intervento del legislatore in direzione di più penetranti ed estesi contenuti giuridici del rapporto del minore con la "madre intenzionale", vista l'insufficienza del ricorso all'adozione in casi particolari, per come attualmente regolata. Risulta pertanto evidente che i nati a seguito di PMA eterologa praticata da due donne versano in una condizione deteriore rispetto a quella di tutti gli altri nati, solo in ragione dell'orientamento sessuale delle persone che hanno posto in essere il progetto procreativo. Essi, quando destinati a restare incardinati nel rapporto con un solo genitore, proprio perché non riconoscibili dall'altra persona che ha costruito il menzionato progetto, vedono gravemente compromessa la tutela dei loro preminenti interessi, in contrasto con il principio di eguaglianza. Riscontrato il suddetto vuoto di tutela, una pronuncia della Corte costituzionale rischierebbe di generare disarmonie nel sistema complessivamente considerato. Serve, pertanto, ancora una volta attirare su questa materia eticamente sensibile l'attenzione del legislatore, al fine di individuare un ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della dignità della persona umana. ( Precedenti citati: sentenze n. 230 del 2020, n. 127 del 2020, n. 272 del 2017, n. 162 del 2014, n. 308 del 2008, n. 394 del 2005, n. 494 del 2002 e n. 347 del 1998 ). L'evoluzione dell'ordinamento, muovendo dalla nozione tradizionale di famiglia, ha progressivamente riconosciuto rilievo giuridico alla genitorialità sociale, ove non coincidente con quella biologica, tenuto conto che il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa. Non è configurabile un divieto costituzionale, per le coppie omosessuali, di accogliere figli, pur spettando alla discrezionalità del legislatore la relativa disciplina; né esistono certezze scientifiche o dati di esperienza in ordine al fatto che l'inserimento del figlio in una famiglia formata da una coppia omosessuale abbia ripercussioni negative sul piano educativo e dello sviluppo della personalità del minore. ( Precedente citato: sentenza n. 221 del 2019 ).
Stato civile - Stato giuridico del nato (in Italia) a seguito di procreazione medicalmente assistita (PMA) di tipo eterologo, mediante tecniche praticate all'estero nell'ambito di una coppia formata da due donne - Possibilità di attribuire lo status di figlio riconosciuto anche alla madre c.d. intenzionale, in assenza delle condizioni per l'adozione in casi particolari e laddove sia accertato giudizialmente l'interesse del minore - Omessa previsione - Riscontrato vuoto di tutela del minore - Necessità di attendere la valutazione del legislatore - Intollerabilità dell'ulteriore inerzia legislativa.
Nel dichiarare l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 e 250 cod. civ., per il rispetto dovuto alla prioritaria valutazione del legislatore circa la congruità dei mezzi adatti a raggiungere un fine costituzionalmente necessario, la Corte costituzionale non può esimersi dall'evidenziare che non sarebbe più tollerabile il protrarsi dell'inerzia legislativa, tanto è grave il vuoto di tutela del preminente interesse del minore riscontrato. Il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, dovrà al più presto colmare tale vuoto, mediante una disciplina che, in maniera organica, individui le modalità più congrue di riconoscimento dei legami affettivi stabili del minore, nato da PMA praticata da coppie dello stesso sesso, nei confronti anche della madre intenzionale. In via esemplificativa, può trattarsi di una riscrittura delle previsioni in materia di riconoscimento, ovvero dell'introduzione di una nuova tipologia di adozione. Solo un intervento del legislatore consentirebbe di ovviare alla frammentarietà e alla scarsa idoneità degli strumenti normativi ora impiegati per tutelare il "miglior interesse del minore". Esso, inoltre, eviterebbe le "disarmonie" che potrebbero prodursi per effetto di un intervento mirato solo a risolvere il problema specificamente sottoposto all'attenzione di questa Corte. Il terreno aperto all'intervento del legislatore è dunque assai vasto e le misure necessarie a colmare il vuoto di tutela dei minori sono differenziate e fra sé sinergiche.
sentenza 32/2021massima n. 43621 Riguarda ancheart. 8 Procreazione medicalmente assistitaart. 250 Codice civile
Intervento in giudizio - Atti di intervento dell'Associazione Vox-Osservatorio italiano sui diritti, dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, dell'Associazione Amica Cicogna Onlus, dell'associazione Cerco un bimbo e dell'Associazione Liberi di decidere - Soggetti che non sono parti nel giudizio a quo e non sono titolari di un interesse qualificato - Inammissibilità.
Sono inammissibili gli interventi spiegati dall'Associazione Vox-Osservatorio italiano sui diritti, dall'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, dall'Associazione Amica Cicogna Onlus, dall'Associazione Cerco un bimbo e dall'Associazione Liberi di decidere nei giudizi di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 3 e 32 Cost., di talune disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita). Dette Associazioni non hanno la qualità di parte nei giudizi principali e non risultano titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. - Per l'affermazione che sono ammesse ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura, v. le citate sentenze nn. 135/2013 e 85/2013. - Per l'affermazione che non è sufficiente a rendere ammissibile l'intervento la circostanza che un soggetto sia parte in giudizio diverso da quello oggetto dell'ordinanza di rimessione, nel quale sia stata sollevata analoga questione di legittimità costituzionale, v. le citate decisioni: ordinanza n. 150/2012 e sentenza n. 470/2002.
Riguarda ancheart. 4 Procreazione medicalmente assistitaart. 12 Procreazione medicalmente assistita
Procreazione medicalmente assistita - Accesso alle tecniche - Divieto assoluto di ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo - Conseguenze connesse all'elusione del divieto - Impossibilità di esercitare l'azione di disconoscimento della paternità - Dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua del divieto per le coppie affette da sterilità o da infertilità assoluta ed irreversibile - Necessità di espungere dalla disposizione censurata le parole "in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3" - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriori motivi di censura.
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua del divieto di fecondazione eterologa, è costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3, 29, 31 e 32 Cost., limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3», l'art. 9, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), che, in caso di ricorso a PMA eterologa, vieta al coniuge o al convivente consenziente l'esercizio dell'azione di disconoscimento della paternità (art. 235, primo comma, nn. 1 e 2, cc.) e dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (art. 263 c.c.). (Restano assorbiti i motivi di censura formulati in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU)
Procreazione medicalmente assistita - Accesso alle tecniche - Divieto assoluto di ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo - Conseguenze connesse all'elusione del divieto - Previsione che il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi - Dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua del divieto per le coppie affette da sterilità o da infertilità assoluta ed irreversibile - Necessità di espungere dalla disposizione censurata le parole "in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3" - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriori motivi di censura.
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua del divieto di fecondazione eterologa, è costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3, 29, 31e 32 Cost., limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3», l'art. 9, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), che, in caso di ricorso alla PMA eterologa, prevede che il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi. (Restano assorbiti i motivi di censura formulati in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU)
Procreazione medicalmente assistita - Divieto assoluto delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo - Sopravvenienza della sentenza della Grande Camera del 3 novembre 2011, S.H. e altri c. Austria, in ordine all'interpretazione accolta dalla sentenza della Prima Sezione della Corte EDU - Necessità di un rinnovato esame dei termini della questione in presenza di una modificazione della norma costituzionale invocata come parametro di giudizio ovvero della disposizione che integra il parametro costituzionale, oppure qualora il quadro normativo subisca considerevoli modifiche, pur restando immutata la disposizione censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, affinché questi procedano ad un rinnovato esame dei termini della questione, qualora all'ordinanza di rimessione sopravvenga una modificazione della norma costituzionale invocata come parametro di giudizio, ovvero della disposizione che integra il parametro costituzionale, oppure qualora il quadro normativo subisca considerevoli modifiche, pur restando immutata la disposizione censurata. Infatti tutti i rimettenti sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, co. 3, legge n. 40 del 2004 in riferimento all'art. 117, co. 1, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU, e premettono che devono applicare queste ultime nell'interpretazione offertane dalla Corte di Strasburgo con la sentenza della Prima Sezione del 1° aprile 2010, S.H. e altri c. Austria. Tuttavia, successivamente a tutte le ordinanze di rimessione, la Grande Camera della Corte di Strasburgo con la sentenza del 3 novembre 2011, S.H. e altri c. Austria, si è pronunciata diversamente sul principio enunciato con la sentenza richiamata dai rimettenti per identificare il contenuto delle norme della CEDU ritenute lese dalle disposizioni censurate. Poiché il giudice comune deve avere riguardo alle norme della CEDU come interpretate dalla Corte di Strasburgo, la diversa pronuncia della Grande Camera in ordine all'interpretazione accolta dalla sentenza della Prima Sezione incide sul significato delle norme convenzionali considerate dai giudici a quibus e costituisce un novum che influisce direttamente sulla questione di legittimità costituzionale proposta. Siffatta conclusione si impone: in primo luogo, perché costituisce l'ineludibile corollario logico-giuridico del valore delle sentenze del giudice europeo nell'interpretazione delle norme della CEDU che i rimettenti hanno correttamente considerato al fine di formulare le censure; in secondo luogo, in quanto una valutazione dell'incidenza sulle questioni di legittimità costituzionale del novum costituito dalla sentenza della Grande Camera spetta anzitutto ai rimettenti, pena altrimenti un'alterazione dello schema dell'incidentalità del giudizio di costituzionalità.
SALUTE - RICERCA SCIENTIFICA - PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA - DIVIETO DI FECONDAZIONE ETEROLOGA - RELATIVE SANZIONI - RICHIESTA DI ABROGAZIONE PARZIALE DELLE NORME INTERESSATE - AMMISSIBILITÀ DEL QUESITO.
E’ ammissibile la richiesta di 'referendum' per l'abrogazione di norme della legge 19 febbraio 2004, n. 40 concernenti il divieto di ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (art. 4, comma 3), la relativa sanzione (art. 12, comma 1) nonché tre incisi, contenuti nell'articolo 9, commi 1 e 3 e nell'articolo 12, comma 8, in cui si fa riferimento ai predetti divieto e sanzione. Essa, invero, non riguarda le leggi per le quali l'art. 75, secondo comma, della Costituzione espressamente esclude il 'referendum', né quelle altre da ritenersi ugualmente escluse secondo l'interpretazione logico-sistematica che di tale norma ha dato questa Corte. La richiesta referendaria, in particolare, non si pone in alcun modo in contrasto con i principi posti dalla Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 e con il Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani, e recepiti nel nostro ordinamento con la legge 28 marzo 2001, n. 145. Trattasi inoltre di richiesta abrogativa riguardante disposizioni fra loro intimamente connesse, le quali formano un autonomo e definito sistema. Il quesito è omogeneo e non contraddittorio, perché tende ad abrogare tutte (e solo quelle) disposizioni normative che attengono allo stesso punto, la procreazione di tipo eterologo (il divieto, la sanzione, la causa di non punibilità). Sotto altro profilo, non può dirsi che la eventuale abrogazione delle disposizioni oggetto del quesito sia suscettibile di far venir meno un livello minimo di tutela costituzionalmente necessario, così da sottrarsi alla possibilità di abrogazione referendaria. Infine non può sostenersi il carattere sostanzialmente propositivo e non puramente demolitorio del 'referendum', perché verrebbe semplicemente abolito un divieto e, conseguentemente, una condotta fino ad allora vietata diverrebbe consentita.
sentenza 49/2005massima n. 29505 Riguarda ancheart. 4 Procreazione medicalmente assistitaart. 12 Procreazione medicalmente assistita