Art. 5 — Finanziamenti
Al finanziamento delle opere e delle forniture di cui all'articolo 2 della presente legge si provvede con lo stanziamento gia' autorizzato dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989) e con le modalita' di cui all'articolo 5 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, fino all'ammontare di lire 1.105 miliardi, da somministrarsi secondo gli importi stabiliti dal medesimo articolo 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 16 febbraio 1991
