Art. 4 — Localizzazione degli interventi. Espropri
Per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, nonche' di tutte le opere edilizie di interesse delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Quanto previsto al comma 1 e' applicabile anche alle procedure non definite al momento della data di entrata in vigore della presente legge, relative agli interventi compresi nel programma di cui all'articolo 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 39. Sono abrogati i commi primo, secondo e quarto dell'articolo 8 della legge 23 gennaio 1974, n. 15, e l'articolo 10 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.
Testo vigente dal 16 febbraio 1991
