Per la realizzazione del programma degli interventi straordinari, di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza di 830 miliardi di lire, fermo restando che i pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti in appositi capitoli del titolo II - spese in conto capitale - del bilancio della stessa Amministrazione, in ragione di: lire 50 miliardi per il 1975, di cui lire 5 miliardi per gli alloggi di servizio; lire 130 miliardi per il 1976, di cui lire 25 miliardi per gli alloggi di servizio; lire 120 miliardi per il 1977, di cui lire 25 miliardi per gli alloggi di servizio; lire 110 miliardi per il 1978, di cui lire 25 miliardi per gli alloggi di servizio; lire 110 miliardi per il 1979, di cui lire 25 miliardi per gli alloggi di servizio; lire 110 miliardi per il 1980, di cui lire 25 miliardi per gli alloggi di servizio; lire 100 miliardi per il 1981, di cui lire 25 miliardi per gli alloggi di servizio; lire 100 miliardi per il 1982, di cui lire 25 miliardi per gli alloggi di servizio.

Testo vigente dal 21 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;227~art3 · fonte su Normattiva