Il programma di interventi straordinari sara' sottoposto, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e verra' quindi approvato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro. Le eventuali variazioni al programma saranno approvate con le stesse modalita'. Il programma e le eventuali variazioni sono comunicati al Parlamento prima dell'invio al Comitato interministeriale per la programmazione economica. Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni dara' comunicazione ogni anno, in allegato al bilancio di previsione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dello stato di attuazione del programma al 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione di detto bilancio.

Testo vigente dal 21 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;227~art4 · fonte su Normattiva