Gli alloggi di servizio previsti nel punto 3 dell'articolo 2 debbono essere realizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni e devono avere le caratteristiche stabilite dalle norme vigenti per le abitazioni costruite o da costruirsi a totale carico dello Stato; gli alloggi possono essere realizzati anche mediante case-albergo. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni acquisisce le aree occorrenti per la costruzione degli alloggi di cui al precedente comma, anche mediante espropriazione, secondo le disposizioni dell'articolo 60 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Gli alloggi di cui al primo comma sono assegnati in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che, per la formazione delle graduatorie eventualmente necessarie, si uniformera' alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035. La concessione cessera' di avere vigore dopo un anno dalla cessazione dal servizio o dal trasferimento ad altra sede.

Testo vigente dal 21 giugno 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-06-07;227~art7 · fonte su Normattiva