Art. 8 — Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 giugno 1990 al 30 giugno 1994. Leggi il testo vigente →
E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, presieduto dal Presidente del Consiglio o da un suo delegato, del quale fanno parte i Ministri della sanita', per gli affari sociali, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, della difesa, di grazia e giustizia, dell'interno e dei lavori pubblici. Il Comitato interministeriale coordina gli interveniti per la attuazione del piano globale di lotta all'AIDS e indica le misure necessarie, per adattare gli interventi e le risorse finanziarie alle evoluzioni della epidemia da IIIV. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV.
Testo in vigore dal 8 giugno 1990 al 30 giugno 1994
