Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente

Art. 3 — Spesa regionale per l'ambiente

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1989 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'ambiente, il CIPE adotta gli opportuni atti di indirizzo per le regioni finalizzati a garantire che la classificazione e l'esposizione delle spese regionali per l'ambiente siano omogenee a quelle delle spese statali ai sensi dell'articolo Le regioni sono comunque tenute a trasmettere al Ministro dell'ambiente, entro il 30 giugno di ciascun anno, i dati sulla spesa ambientale.

Testo in vigore dal 2 settembre 1989 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1989-08-28;305~art3 · fonte su Normattiva