L'esenzione dall'imposta sui fabbricati si applica per un periodo di 25 anni per gli edifici realizzati su aree date in concessione ai sensi dell'articolo 35 e per un periodo di 15 anni per quelli realizzati su aree cedute in proprieta' ai sensi dello stesso articolo.

Testo vigente dal 30 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art73 · fonte su Normattiva