Le disposizioni dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme di cui al presente articolo. Le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi. Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute in proprieta' ai sensi dell'undicesimo comma del presente articolo, vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune o del consorzio. Su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali. La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici e a tempo indeterminato; in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 99. L'istanza per ottenere la concessione e' diretta al sindaco o al presidente del consorzio. Tra piu' istanze concorrenti e' data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore della edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie a proprieta' indivisa. La concessione e' deliberata dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio. Con la stessa delibera viene determinato il contenuto della convenzione da stipularsi, per atto pubblico, da trascriversi presso il competente ufficio dei registri immobiliari, tra l'ente concedente ed il richiedente. La convenzione deve prevedere:

  • a)il corrispettivo della concessione e le modalita' del relativo versamento, determinati dalla delibera di cui al settimo comma con l'applicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma;
  • b)il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del comune o del consorzio, ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalita' del controllo sulla loro esecuzione, nonche' i criteri e le modalita' per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi;
  • c)le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare;
  • d)i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione;
  • e)i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonche' per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita;
  • f)le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravita' in cui tale inosservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie;
  • g)i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, la cui durata non puo' essere superiore a quella prevista nell'atto originario. Le disposizioni del precedente comma non si applicano quando l'oggetto della concessione sia costituito dalla realizzazione di impianti e servizi pubblici ai sensi del quinto comma del presente articolo. I comuni per i quali non sia intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario ed i loro consorzi possono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti, delle imprese di costruzione e loro consorzi e delle cooperative edilizie e loro consorzi, che costruiscono alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a quindici anni, condizioni particolari per quanto riguarda il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione. Le aree di cui al secondo comma, destinate alla costruzione di case economiche e popolari, sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o cedute in proprieta' a cooperative edilizie e loro consorzi, ad imprese di costruzione e loro consorzi ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai sensi della presente legge sempre che questi abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata. 20 I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprieta' devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167; i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60 per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume ed il loro versamento puo' essere dilazionato in un massimo di 15 annualita', di importo costante o crescente, ad un tasso annuo non superiore alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia per il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in proprieta', e' determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni. Contestualmente all'atto della cessione della proprieta' dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la quale, oltre a quanto stabilito da tali disposizioni, deve prevedere:
  • a)gli elementi progettuali degli edifici da costruire e le modalita' del controllo sulla loro costruzione;
  • b)le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire;
  • c)i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;
  • d)i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporta la risoluzione dell'atto di cessione. I criteri di cui alle lettere e) e g) e le sanzioni di cui alla lettera f) dell'ottavo comma, nonche' i casi di cui alla lettera d) del precedente comma dovranno essere preventivamente deliberati dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio e dovranno essere gli stessi per tutte le convenzioni. COMMA ABROGATO DALLA L. 17 FEBBRAIO 1992, N.179. COMMA ABROGATO DALLA L. 17 FEBBRAIO 1992, N.179. COMMA ABROGATO DALLA L. 17 FEBBRAIO 1992, N.179. COMMA ABROGATO DALLA L. 17 FEBBRAIO 1992, N.179. COMMA ABROGATO DALLA L. 17 FEBBRAIO 1992, N.179. Chiunque in virtu' del possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione di alloggio economico o popolare abbia ottenuto la proprieta' dell'area e dell'alloggio su di essa costruito, non puo' ottenere altro alloggio in proprieta' dalle amministrazioni o dagli enti indicati nella presente legge o comunque costruiti con il contributo o con il concorso dello Stato a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2. Qualora per un immobile oggetto di un intervento di recupero sia stato, in qualunque forma, concesso, per altro titolo, un contributo da parte dello Stato o delle regioni, puo' essere attribuita l'agevolazione per il recupero stesso soltanto se, alla data di concessione di quest'ultima, gli effetti della predetta contribuzione siano gia' esauriti.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 aprile 1999, n.136

20

La L. 30 aprile 1999, n.136 ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che "La disposizione di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 3, comma 63, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la preferenza per i proprietari espropriati ai fini della concessione in diritto di superficie o della cessione in proprieta' delle aree, si interpreta nel senso che tale preferenza spetta ai soggetti che abbiano la proprieta' ((o che abbiano in corso le procedure di acquisto con stipula di un contratto preliminare di acquisto registrato e trascritto)) delle aree medesime alla data dell'adozione da parte del comune dello strumento urbanistico con il quale tali aree vengono destinate alla realizzazione di programmi di edilizia economica e popolare."

Testo vigente dal 26 novembre 2003

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 35, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 9479/2025

    11 aprile 2025
    • EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA
    • AREE IN CONCESSIONE

    In tema di convenzione P.E.E.P. avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di aree in favore del Comune, l'accordo con cui il cedente dispone dei diritti edificatori concessigli su di esse dal Comune in favore di terzi (nella specie, pattuendo come corrispettivo l'intestazione a proprio favore di alcuni degli appartamenti da realizzare), è valido malgrado l'assenza dei requisiti soggettivi previsti per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, poiché a seguito dell'abrogazione, ad opera dell'art. 23 l. n. 179 del 1992, dell'art. 35, comma 18, della l. n. 865 del 1971, l'acquirente non deve più dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa per l'attuazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica, salvo che essi non siano previsti dalla stessa convenzione P.E.E.P., rilevando in tal caso solo ai fini di un'eventuale responsabilità contrattuale.

    Art. 35 · Art. 23 Norme per l'edilizia residenziale pubblica

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 28/2000

    Questione inammissibile
    4 febbraio 2000

    È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione in punto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 10, settimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, nel testo introdotto dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, denunciato in quanto, commisurando il corrispettivo della concessione del diritto di superficie su aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, al costo sostenuto dal Comune per la loro acquisizione, fa si' che, nei casi (come quello di specie) in cui tale costo, per effetto delle norme applicabili all'epoca in materia di espropriazioni - prima dell'entrata in vigore dell'art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359) - corrisponda all'importo - pari al valore di mercato delle aree - dell'indennità versata in precedenza dal Comune ai proprietari espropriati, la concessione del diritto di superficie avvenga, ingiustificatamente, alle stesse condizioni previste per gli altri assegnatari e per gli acquirenti in regime di mercato libero, a cui le stesse aree vengono concesse o, rispettivamente, trasferite, in proprietà. La Corte d'appello rimettente ha infatti omesso del tutto di valutare gli effetti operati sulla norma impugnata dalle disposizioni - anteriori alla ordinanza di rinvio - contenute nell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e nell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (in particolare nei comma 61 e 63), ed ha inoltre tralasciato di considerare, nella fattispecie sottoposta al suo esame, la portata della clausola della convenzione stipulata il 21 giugno 1985, con rogito notarile, tra la appellante Cooperativa edilizia S. Cristoforo e il Comune di Ragusa, "ad integrazione ed in sanatoria dell'anticipato affidamento del terreno", circa le somme che la Cooperativa si era obbligata a corrispondere per la concessione del diritto di superficie. E tali rilievi sono preliminari e assorbenti anche rispetto a quello, pure prospettabile in base alle ulteriori modifiche che le predette disposizioni hanno poi ancora subito, attraverso la integrazione delle facoltà di chi aveva ottenuto la concessione del diritto di superficie disposta dalla sopravvenuta legge 23 dicembre 1998, n. 448 (art. 31, commi 45-50).

    Art. 3 cost. · Art. 35 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 135/1998

    Questione infondata
    23 aprile 1998

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 97 Cost. - dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazioni di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), nella parte in cui non prevede la possibilità per i privati proprietari di dare esecuzione direttamente alle prescrizioni del piano di edilizia economica e popolare, con la strumento dell'accordo con il comune interessato, in quanto - posto che l'obiettivo del buon andamento della Amministrazione può essere perseguito e realizzato con strumenti e modalità diversi, parimenti efficaci, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità del legislatore, naturalmente nei limiti della ragionevolezza - il procedimento disegnato nella fattispecie dal legislatore per il perseguimento del pubblico interesse non appare incongruo, perché si basa su strumenti e modalità applicative che appaiono adeguati sia al canone di efficienza dell'azione amministrativa sia al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Peraltro, un esame più penetrante delle ragioni di questa opzione legislativa <<comporterebbe quasi inevitabilmente un controllo delle scelte, 'lato sensù politiche, del legislatore, che è sottratto alle competenze della Corte>>. - Cfr. S. nn. 44/1966, 95/1966; 103/1993; 266/1993; 40/1998. red.: G. Leo

    Art. 97 cost. · Art. 42 cost. · Art. 41 cost. · Art. 35 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 155/1988

    Illegittimità dichiarata
    11 febbraio 1988

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, primo comma, lettera c) della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui non dispone che il canone di locazione degli immobili soggetti alla disciplina dell'edilizia convenzionata non deve comunque superare il canone che risulterebbe dall'applicazione delle disposizioni del ti…

    Art. 3 cost. · Art. 26 Legge sull’equo canone · Art. 35 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 8 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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