Il periodo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso la Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo unico della legge 22 luglio 1982, n. 472, prorogato dall'articolo unico della legge 8 ottobre 1984, n. 688, e' elevato da trentasei a quarantotto mesi.

Testo vigente dal 30 giugno 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;166~art1 · fonte su Normattiva