Art. 11 — Speciali disposizioni per il personale degli enti soppressi
Al personale degli enti di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, che all'atto della soppressione degli stessi fruiva del trattamento economico equiparato a quello dei dipendenti civili dello Stato, vengono estesi, in quanto applicabili, i benefici per i predetti dipendenti, fino alla data del definitivo inquadramento nelle amministrazioni di assegnazione, escluso comunque il cumulo con gli eventuali benefici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e 16 ottobre 1979, n. 509. All'applicazione dei predetti benefici provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i ruoli speciali istituiti ai sensi degli articoli 24 e 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed il relativo personale viene collocato nei corrispondenti ruoli dello Stato mediante decreto dei Ministri competenti sulla base delle qualifiche acquisite e secondo l'anzianita' di servizio e di qualifica posseduta con posizione in ruolo corrispondente alla data di decorrenza dell'inquadramento nei ruoli speciali ovvero a quella di decorrenza di eventuale successiva promozione. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale gia' proveniente dagli enti, casse, gestioni e servizi soppressi, assegnato alle unita' sanitarie locali o ad altri enti pubblici, comunque utilizzato da almeno un anno dalla precedente data dalla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica - o dall'Ufficio liquidazioni di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, puo' chiedere, con domanda da presentarsi all'amministrazione presso cui presta servizio, di essere inquadrato nei ruoli organici dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie provinciali. L'inquadramento del predetto personale ha luogo, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione della Ragioneria generale dello Stato, mediante decreto del Ministro del tesoro, sulla base della tabella di equiparazione allegata alla presente legge. L'inquadramento ha luogo successivamente al collocamento in ruolo del personale facente parte dei ruoli speciali soppressi, a norma del comma 2, e decorre dalla data del predetto decreto di inquadramento. All'adeguamento delle dotazioni organiche dei ruoli ordinari in relazione alla disposizioni di cui ai precedenti commi, anche per quanto attiene alle qualifiche dirigenziali di cui ai quadri annessi al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernenti il trasferimento del personale dell'Ente italiano di servizio sociale (EISS) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti dell'ente stesso in servizio presso la sede centrale nel numero masimo di otto unita', gia' impegnati nella gestione e amministrazione del personale, dei programmi e delle attivita' trasferiti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Detto personale e' inquadrato in base al titolo di studio posseduto e alle funzioni effettivamente esercitate. Gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrono dal 1 luglio 1978 e quelli economici dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 14 novembre 1988
