Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 dicembre 1942 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di dio e per volonta' della nazione
[2]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[3]IMPERATORE D'ETIOPIA
[4]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]L'art. 38 del R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 468, e' sostituito dal seguente:
[8]«In tempo di guerra si possono effettuare in tutti i gradi e ruoli, previo unanime giudizio favorevole delle Commissioni centrali di avanzamento di cui all'art. 48:
- a)promozioni per merito di guerra;
- b)avanzamenti per merito di guerra. Le prime sono esclusivamente riservate ai sottufficiali e graduati di truppa che durante azioni belliche in volo, a cui abbiano partecipato direttamente, si siano distinti per atti di valore, dando prova nel contempo di sapere assolvere appieno, anche in condizioni particolarmente difficili, le mansioni tecnico-professionali proprie della categoria cui appartengono.
[9]I secondi sono invece riservati ai sottufficiali e graduati di truppa che abbiano dato un eccezionale contributo al buon esito di azioni belliche, dimostrando, nel contempo, di sapere assolvere appieno, anche in condizioni particolarmente difficili, le mansioni tecnico-professionali proprie della categoria cui appartengono.
[10]Le promozioni per merito di guerra si effettuano senz'altro con anzianita' nel nuovo grado dal fatto che determino' la proposta (o, se trattisi di un complesso di meriti emersi in piu' azioni di guerra, dalla data dell'ultimo fatto d'arme) ovvero dalla data della proposta, e, in ogni caso, non posteriore alla cessazione dell'attivita' bellica.
[11]L'avanzamento per merito di guerra si effettua con lo spostamento nel ruolo pari ad un quindicesimo dei posti, calcolato:
- a)sull'organico stabilito per ogni singola classe, ruolo e categoria, se trattisi di marescialli;
- b)sull'esistenza effettiva risultante dai ruoli per ogni singolo grado, ruolo e categoria al 1° gennaio dell'anno in cui si e' verificato il fatto d'arme (o, se trattisi di un complesso di meriti emersi in piu' azioni di guerra, al 1° gennaio dell'anno in cui si e' verificato l'ultimo dei fatti d'arme) se trattisi di sergenti maggiori, di sergenti o di graduati di truppa.
[12]Se con tale spostamento il militare risulta primo iscritto in ruolo, non computati i non promovibili, egli verra' subito promosso al grado superiore, ma in tale grado non fruira' della differenza residua di posti che rimarrebbero da concedergli.
[13]In ogni caso, pero', a parita' di numero delle concessioni nello stesso grado, il sottufficiale o il graduato di truppa al quale sia concesso l'avanzamento per merito di guerra non potra' sorpassare il pari grado di lui piu' aziano che abbia ottenuto in precedenza l'avanzamento al titolo stesso.
[14]Qualora la proposta di promozione per merito di guerra non riporti il giudizio favorevole, potra' essere esaminata ad iniziativa della competente Commissione, per l'avanzamento per merito di guerra.
[15]I giudizi in ordine alla promozione ovvero all'avanzamento per merito di guerra non dovranno essere motivati.
[16]Le promozioni di cui al presente articolo si effettuano anche quando non esista la vacanza nel grado superiore: l'eccedenza causata da dette promozioni e' riassorbita al verificarsi della prima vacanza.
[17]Le dette disposizioni si applicano anche nei casi in cui si tratti di importanti operazioni militari aeronautiche nelle colonie, ovvero in missioni non isolate all'estero, da determinare con decreto Reale su proposta del Ministro per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per le finanze e gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio dei Ministri.
[18]Le proposte di promozione ovvero di avanzamento per merito di guerra dovranno pervenire al Ministero, sotto pena di decadenza, entro il termine perentorio di sei mesi dal fatto d'arme o dall'ultimo fatto d'arme che ha dato titolo alla proposta, ovvero, nel caso previsto dal precedente comma, non oltre sei mesi dalla pubblicazione del decreto che determina la chiusura del ciclo di operazioni.
[19]Detto termine, ove ricorrano particolari e giustificati motivi, potra' essere prorogato, a giudizio insindacabile del Ministro, fino a nove mesi.
[20]Per i militari in servizio per l'adempimento degli obblighi di leva, richiamati dal congedo o comunque non di carriera, potra' farsi luogo soltanto alla promozione per merito di guerra».
[21]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[22]Data a San Rossore, addi' 9 ottobre 1942-XX
[23]VITTORIO EMANUELE
[24]MUSSOLINI - DI REVEL
[25]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 1 dicembre 1942 al 9 ottobre 2010
