Art. 1
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La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attivita' come espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalita' di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonche' i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti. La presente legge ha, altresi', lo scopo di favorire il formarsi di nuove realta' associative e di consolidare e rafforzare quelle gia' esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo.
Testo vigente dal 27 dicembre 2000 al 3 agosto 2017 · versione 0 su Normattiva