Art. 10 — Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni
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Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione e' ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarieta' sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell'osservatorio regionale previsto dall'articolo 14. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
Testo vigente dal 16 settembre 2010 al 3 agosto 2017 · versione 1 su Normattiva