Promozione sociale
Art. 29 — Norme regionali e delle province autonome
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Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.
Testo in vigore dal 27 dicembre 2000 al 3 agosto 2017
