Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 59 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1953-54. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio le occorrenti variazioni.
Testo vigente dal 2 agosto 1954
