Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 59 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1953-54. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio le occorrenti variazioni.

Testo vigente dal 2 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-13;541~art2 · fonte del testo