All'onere di lire 103.752.500, derivante dall'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1960-61 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 65 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 9 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-26;709~art69 · fonte su Normattiva