Art. 12

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La Cassa per la formazione della proprieta' contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e' autorizzata a disporre finanziamenti a favore degli Enti di sviluppo per l'acquisto e la trasformazione di aziende agrarie aventi reddito catastale imponibile superiore a lire trentamila da cedere sollecitamente in proprieta' dagli Enti medesimi, previa formazione di efficienti unita' produttive, a coltivatori diretti in possesso dei prescritti requisiti, con preferenza, a quelli insediati sui fondi in qualita' di mezzadri, coloni, compartecipanti od affittuari singoli o associati in cooperative. Con tali finanziamenti gli Enti, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, possono anche acquistare terreni con imponibile catastale inferiore a quello suindicato, per costituire mediante accorpamenti unita' fondiarie di convenienti dimensioni, da cedere a coltivatori diretti a norma del precedente comma. Gli Enti praticheranno ai contadini che risulteranno cessionari dei terreni condizioni uguali a quelle della "Cassa". Le spese inerenti alla trasformazione saranno conteggiate al netto del corrispondente contributo previsto dalle vigenti leggi in materia di miglioramenti fondiari.

Testo vigente dal 9 giugno 1965 al 29 ottobre 1971 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;590~art12 · fonte su Normattiva