Art. 38
Salvo quanto in particolare previsto dalla presente legge in materia di proprieta' coltivatrice, le disposizioni di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, si applicano, nei limiti delle autorizzazioni di spesa concernenti i vari settori di intervento, anche dopo il 30 giugno 1965.
Testo vigente dal 9 giugno 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva