Per le scommesse al totalizzatore ed al libro e di qualunque altro genere accettate in occasione delle corse dei cani, l'aliquota dei diritti erariali di cui al punto 8 della tabella A annessa alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, e' ridotta, fino al 31 dicembre 1973, al 2,40 per cento.

Testo vigente dal 22 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-14;271~art2 · fonte su Normattiva