Alla spesa complessiva di lire 4.200 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, valutata, per l'anno 1971, in lire 4.140 milioni per la proroga dell'abbuono di cui all'articolo 1 ed in lire 60 milioni per la riduzione di aliquote dei diritti erariali di cui all'articolo 2, si fara' fronte, quanto a lire 3.276 milioni, mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1841 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il detto anno e, per la differenza di lire 924 milioni, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 22 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-14;271~art3 · fonte su Normattiva