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Proroga al 30 giugno 1951 del termine biennale previsto dall'art. 12 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, nel caso che esso sia scaduto dopo il 30 giugno 1943 o venga a scadere prima del 30 giugno 1951.
› Proroga al 30 giugno 1951 del termine biennale previsto dall'art. 12 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, nel caso che esso sia scaduto dopo il 30 giugno 1943 o venga a scadere prima del 30 giugno 1951.
Proroga al 30 giugno 1951 del termine biennale previsto dall'art. 12 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, nel caso che esso sia scaduto dopo il 30 giugno 1943 o venga a scadere prima del 30 giugno 1951.
Art. 1
Art. 2
Art. 3