Alla copertura dell'onere derivante dal presente provvedimento si provvede, per tutta la durata, della validita del provvedimento medesimo, con i normali fondi a disposizione delle singole Amministrazioni per il pagamento delle "indennita' di trasferimento e per il rimborso delle spese di trasporto al personale di ruolo di nuova nomina e a quello collocato a riposo e alle famiglie degli impiegati morti in attivita' di servizio".

Testo vigente dal 1 agosto 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-06-30;536~art3 · fonte del testo