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Le disposizioni della presente legge si estendono ai noleggi di navi per esigenze straordinarie delle Amministrazioni dello Stato effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 1938-XVII, anche se tali esigenze non fossero dipendenti da servizi non isolati all'estero.

Testo in vigore dal 15 giugno 1939 al 22 dicembre 2008

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