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Proroga al 31 dicembre 1949 delle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214, concernente l'applicazione del diritto di contingenza sulle operazioni di credito fondiario.
› Proroga al 31 dicembre 1949 delle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214, concernente l'applicazione del diritto di contingenza sulle operazioni di credito fondiario.
Proroga al 31 dicembre 1949 delle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214, concernente l'applicazione del diritto di contingenza sulle operazioni di credito fondiario.
Art. 1
Art. 2