Le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214, concernente l'autorizzazione agli istituti esercenti il credito fondiario ed agli altri enti od istituti indicati nell'art. 4 dello stesso decreto, di applicare temporaneamente un diritto di contingenza quale addizionale del diritto di commissione loro spettante sui capitali dati a mutuo, hanno efficacia anche per l'anno 1949.

Testo vigente dal 30 giugno 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-05-20;330~art1 · fonte del testo