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Al personale di ruolo, degli enti indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, in possesso dei titoli di studio prescritti, e al personale non di ruolo contemplato nell'art. 3 dello stesso decreto legislativo, che fosse in possesso dei requisiti previsti dallo stesso art. 3 alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, saranno conferiti, con l'osservanza delle norme del suddetto decreto, oltre i posti disponibili alla data della sia entrata in vigore, anche quelli che si renderanno disponibili per revisione delle tabelle organiche ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, entro il 26 febbraio 1950. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 3 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61.

Testo in vigore dal 7 aprile 1949 al 16 dicembre 2010

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