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Gli ufficiali appartenenti ad Armi o a Corpi diversi dal Corpo della giustizia militare, i quali possono continuare ad essere destinati, con grado non superiore a quello di tenente colonnello, ai tribunali militari con funzioni di magistrato o di cancelliere, non devono superare le 60 unita'. Alla effettiva eliminazione dell'eccedenza si provvedera' entro il 31 dicembre 1950. Dal 1 gennaio 1950 non si potra' provvedere a nuove destinazioni ai tribunali militari di ufficiali appartenenti ad Armi o a Corpi diversi dal Corpo della giustizia militare in sostituzione di ufficiali che per qualsiasi motivo, di ufficio o a domanda, cessino di esservi destinati.
Testo in vigore dal 8 settembre 1950 al 9 ottobre 2010
