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Per l'esercizio finanziario 1949-50, al maggior onere di lire 20 milioni derivante dalla applicazione della presente legge sara' fatto fronte mediante riduzione per un corrispondente importo dello stanziamento del capitolo 235 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio finanziario 1949-50.
Testo in vigore dal 8 settembre 1950 al 9 ottobre 2010
