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Fermo restando il disposto degli articoli 6 e seguenti della legge 28 luglio 1961, n. 831, per il conferimento di nuovi incarichi di insegnamento, gli incarichi triennali con scadenza al 30 settembre 1966, compresi quelli gia' prorogati con legge 6 aprile 1965, n. 355, nonche' quelli conferiti a norma della legge 15 febbraio 1963, n. 354, sono prorogati anche per l'anno scolastico 1966-1967. Dalla proroga di cui al comma precedente sono esclusi gli incarichi relativi all'insegnamento di applicazioni tecniche maschili e femminili nella scuola media.

Testo in vigore dal 6 giugno 1966 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1966-05-26;336~artunico · fonte del testo