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Fermo restando il disposto degli articoli 6 e seguenti della legge 28 luglio 1961, n. 831, per il conferimento di nuovi incarichi di insegnamento, gli incarichi triennali con scadenza al 30 settembre 1968, compresi quelli gia' prorogati con legge 6 aprile 1965, n. 335, con legge 26 maggio 1966, n. 336 e con legge 22 marzo 1967, n. 159 nonche' quelli conferiti a norma della legge 15 febbraio 1963, n. 354, sono prorogati anche per l'anno scolastico 1968-69.
Testo in vigore dal 18 aprile 1968 al 16 dicembre 2010
