Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1967, n. 389, e' cosi' modificato: "Qualora la stazza lorda del naviglio di nuova costruzione sia superiore alla stazza lorda di quello da demolire, il contributo sara' riferito al tonnellaggio di stazza lorda da demolire, al quale sara' attribuito un peso proporzionale a quello del naviglio effettivamente costruito. A tale peso proporzionale in nessun caso sara' attribuito un valore inferiore alla meta' del tonnellaggio di stazza lorda da demolire".

Testo vigente dal 19 giugno 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-25;362~art2 · fonte su Normattiva