Il contributo previsto dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1967, n. 389, modificato dall'articolo 2 della legge 25 maggio 1970, n. 362, puo' anche essere concesso qualora posteriormente al 31 dicembre 1971 e prima della data di entrata in vigore della presente legge sia stato messo a demolizione naviglio per il quale sussistessero le condizioni richieste dalla richiamata legge ovvero sia stato stipulato il contratto di costruzione di nuovo naviglio o i lavori relativi siano stati iniziati anche in conto proprio da parte del cantiere costruttore. Nei casi indicati al comma precedente la richiesta di concessione del contributo deve essere presentata non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 25 febbraio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-01-28;19~art4 · fonte su Normattiva