La disposizione contenuta, nell'art. 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, modificato dal penultimo Comma dell'art. 1 della legge 19 maggio 1950, n. 355, si intende applicabile agli effetti economici anche ai professori universitari che, non avendo potuto partecipare per ragioni politiche ai concorsi espletati dopo il 1932, sono stati riassunti in servizio a norma, dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 4 novembre 1949, n. 844.
Testo vigente dal 4 luglio 1960
