La disposizione di cui all'articolo precedente si applica anche agli insegnanti che trovandosi nelle condizioni previste dal suddetto art. 1 siano stati collocati a riposo per aver raggiunto il 70° anno di eta' prima dell'entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui la cattedra del perseguitato politico o razziale collocato a riposo sia stata gia' occupata da, altro titolare, il docente restituito all'insegnamento sara' collocato in soprannumero.

Testo vigente dal 4 luglio 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-11;602~art2 · fonte del testo