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Il primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, e' sostituito dai seguenti: "Fino al 30 settembre 1950 le vedove di guerra e le mogli degli scomparsi in seguito a fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 ed il 31 dicembre 1915, che a partire dall'anno scolastico 1939-40 abbiano prestato almeno tre anni di servizio nelle scuole governative, possono essere assunte, a domanda, senza concorso, nei ruoli degli insegnanti di istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica, indipendentemente dal possesso del titolo di abilitazione e dal limite massimo di eta' stabilito per l'ammissione ai concorsi. "Per le mogli degli scomparsi e' sufficiente che entro il 30 settembre 1950 sia stata promossa la procedura per la dichiarazione di morte, anche se la relativa sentenza non sia intervenuta. In tal caso la nomina a ordinario, completato il normale periodo di prova, sara' disposta con effetti giuridici dal 1 ottobre 1949".
Testo in vigore dal 14 giugno 1950 al 16 dicembre 2010
