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I termini per l'attuazione dei piani e delle procedure espropriative di cui all'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, gia' prorogati con la legge 23 dicembre 1972, n. 906, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1982.
Testo in vigore dal 10 gennaio 1978 al 22 dicembre 2008
