La facolta' prevista dal regio decreto 23 febbraio 1943, n. 316, di autorizzare la trasmissione di proposte di ricompense al valor militare per atti compiuti durante il conflitto 1940-1945, puo' essere esercitata sino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge quando il proponente o il destinatario siano rientrati dalla prigionia dopo il 15 aprile 1948. Il militare che abbia ricevuto l'autorizzazione potra', entro sei mesi dalla data dell'autorizzazione stessa, trasmettere proposte soltanto a favore di dipendenti nei cui confronti sia la prima autorita' competente in ordine gerarchico a formulare la proposta. Per i casi di rientro che avvenissero dopo l'entrata in vigore della presente legge, i termini suddetti sono rispettivamente fissati a un anno dal rientro e a sei mesi dalla data dell'autorizzazione. Sono convalidate le autorizzazioni concesse, dopo il 15 aprile 1948, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare.

Testo vigente dal 2 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1956-12-13;1431~artunico · fonte del testo