1. La proposta non vincola il proponente sino a che non e' pervenuta al destinatario; essa non ha effetto se la revoca perviene anteriormente o contemporaneamente alla proposta stessa. 2. La proposta e' revocabile, dopo pervenuta al destinatario, a meno che la revoca sia fatta in mala fede e contro la lealta' che deve presiedere ai rapporti tra commercianti o che la proposta contenga un termine per l'accettazione o che colui che l'ha fatta siasi obbligato a mantenerla ferma o irrevocabile. 3. La dichiarazione che la proposta e' ferma e irrevocabile puo' essere espressa o risultare dalle circostanze, dalle trattative preliminari, dalle pratiche esistenti tra le parti o dagli usi. 4. La revoca della proposta ha effetto solo se perviene al destinatario prima che questi abbia spedito la sua accettazione o compiuto un atto che e' assimilate alla accettazione, ai sensi del 2° comma dell'art. 6.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~allegato-i-art5 · fonte su Normattiva