I termini di regolarizzazione previsti dall'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, prorogati con i decreti-legge 27 aprile 1987, n. 154, 27 giugno 1987, n. 242, e 28 agosto 1987, n. 353, sono ulteriormente prorogati fino al 30 settembre 1988. Ai fini della regolarizzazione di cui al comma 1, il lavoratore straniero e' tenuto a fornire prova all'autorita' di pubblica sicurezza che il suo ingresso in Italia e' avvenuto anteriormente alla data del 27 gennaio 1987.

Testo vigente dal 21 marzo 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-03-16;81~art1 · fonte su Normattiva