Per l'attivita' lavorativa di cui all'articolo 16, comma 8, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, i datori di lavoro che abbiano provveduto o provvedano alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari sono tenuti anche al pagamento, secondo le disposizioni di cui al predetto comma 8, delle quote di contribuzione previdenziale e assistenziale relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all'assicurazione contro la tubercolosi, al trattamento economico di malattia e maternita'. Il termine di cui all'articolo 16, comma 8, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e' differito al 31 dicembre 1988.

Testo vigente dal 21 marzo 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-03-16;81~art4 · fonte su Normattiva