L'autorizzazione al lavoro di cui ai commi 3 e 6 dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e' rilasciata anche per l'instaurazione di rapporti di lavoro:

  • a)della durata non inferiore a ventiquattro ore settimanali per i lavoratori adibiti ai servizi domestici, anche se effettuate presso piu' datori di lavoro;
  • b)a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  • c)a domicilio, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 877, come modificata dalla legge 16 dicembre 1980, n. 858. Si prescinde, nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), dall'iscrizione dei lavoratori extracomunitari nelle liste, elenchi o registri previsti per i lavoratori italiani dalle sopraindicate normative.

Testo vigente dal 21 marzo 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-03-16;81~art3 · fonte su Normattiva