L'autorizzazione al lavoro di cui ai commi 3 e 6 dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e' rilasciata anche per l'instaurazione di rapporti di lavoro:
- a)della durata non inferiore a ventiquattro ore settimanali per i lavoratori adibiti ai servizi domestici, anche se effettuate presso piu' datori di lavoro;
- b)a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
- c)a domicilio, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 877, come modificata dalla legge 16 dicembre 1980, n. 858. Si prescinde, nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), dall'iscrizione dei lavoratori extracomunitari nelle liste, elenchi o registri previsti per i lavoratori italiani dalle sopraindicate normative.
Testo vigente dal 21 marzo 1988
