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Il termine di tre anni fissato dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002, all'art. 15, primo comma, per l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ai requisiti richiesti dall'art. 3 della stessa legge, e' prorogato al 31 dicembre 1961.
Testo in vigore dal 1 dicembre 1959 al 19 maggio 1962
