Il contributo annuo che il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a corrispondere all'Ente autonomo del porto di Palermo ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della legge 14 novembre 1961, n. 1268, e' prorogato per il quinquennio 1969-1973 e non potra' superare l'importo di L. 120 milioni per il 1969 e il 1970 e di L. 245 milioni per ciascuna delle successive tre annualita'.

Testo vigente dal 16 febbraio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-01-28;18~art1 · fonte su Normattiva