Ad integrazione del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni, e' autorizzato a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lo stanziamento di lire tremila milioni per l'esercizio 1973. Il termine del 31 dicembre 1983, previsto dall'art. 7 della legge 28 marzo 1968, n. 479, e' prorogato al 31 dicembre 1988. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 maggio 1976, n. 389
1La L. 14 maggio 1976, n. 389 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che il termine del 31 dicembre 1988, previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 16 ottobre 1973, n. 676, e' prorogato al 31 dicembre 1996.
Testo vigente dal 25 giugno 1976
