Ad integrazione del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni, e' autorizzato a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lo stanziamento di lire tremila milioni per l'esercizio 1973. Il termine del 31 dicembre 1983, previsto dall'art. 7 della legge 28 marzo 1968, n. 479, e' prorogato al 31 dicembre 1988. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 maggio 1976, n. 389

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La L. 14 maggio 1976, n. 389 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che il termine del 31 dicembre 1988, previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 16 ottobre 1973, n. 676, e' prorogato al 31 dicembre 1996.

Testo vigente dal 25 giugno 1976

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-10-16;676~art5 · fonte su Normattiva