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Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria dei reduci, orfani e vedove di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private, previste dal decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 453, e dalle successive estensioni e modificazioni di cui ai decreti 5 agosto 1947, n. 884, 3 settembre 1947, n. 885, 1 novembre 1947, n. 1815, 26 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, gia' prorogate con la legge 4 luglio 1950, n. 537, sono richiamate in vigore fino al 31 dicembre 1955. Nulla e' innovato alle vigenti disposizioni sul divieto di assunzione nelle categorie di personale non di ruolo impiegatizio e salariato da parte delle pubbliche Amministrazioni.
Testo in vigore dal 30 giugno 1955 al 16 dicembre 2010
