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Il mandato dei componenti in carica dei consigli della rappresentanza militare, eletti nella categoria dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e' prorogato fino alla scadenza del mandato degli altri membri in carica dei consigli della rappresentanza militare, eletti nelle categorie degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente, nonche' dei volontari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

Testo in vigore dal 12 marzo 2004 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2004-03-02;62~art1 · fonte su Normattiva