Il periodo minimo di mantenimento in servizio dei lavoratori reduci, partigiani e assimilati, riassunti o assunti in servizio a norma degli articoli 1, 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, gia' prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio della Stato 24 febbraio 1947, n. 61, e con decreto legislativo 23 marzo 1945, n. 418, e' ulteriormente prorogato al 31 maggio 1949. Per la durata di detto periodo, in caso di licenziamento per giusta causa, i lavoratori contemplati nel comma precedente debbono essere sostituiti con altro personale che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Testo vigente dal 5 febbraio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-01-27;13~art1 · fonte del testo