Ai salariati a matricola e ai lavoratori permanenti delle Amministrazioni dell'Esercito e della Marina che furono licenziati in applicazione del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, e che riassunti in servizio ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, dello stesso regio decreto, in qualita' di operai temporanei, furono successivamente licenziati, o si dimisero dal servizio, in data anteriore al 31 dicembre 1926, e' concesso trattamento di quiescenza secondo le norme dell'art. 1, primo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809. Lo stesso trattamento, a modifica di quanto disposto dall'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, e' concesso ai lavoratori di cui all'art. 3 dello stesso decreto legislativo, i quali, nel periodo di servizio prestato, non abbiano maturato trattamento di quiescenza. Il trattamento compete qualora risulti comprovato che motivo esclusivo del definitivo allontanamento dal servizio dei dipendenti fu quello di aver partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste o di aver dato altre positive manifestazioni di antifascismo, e sempre che ai dipendenti e loro aventi causa non sia stato liquidato trattamento di quiescenza ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo citato. Sulla domanda degli interessati deve essere sentito il parere del rispettivo Consiglio di amministrazione del personale salariato del Ministero della difesa.

Testo vigente dal 2 dicembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-11-02;1234~art1 · fonte del testo